Alla morte di un soggetto, fare Investigazioni eredità ovvero nel momento del de cuius, determinati rapporti patrimoniali verranno trasferiti ai prossimi congiunti, in quanto si aprirà la successione ereditaria ex articolo 456 del codice civile.
In questa fase il ruolo dell’investigatore privato può rivelarsi determinante al fine di operare la corretta suddivisione della legittima. le indagini mirate sono in ogni caso fondamentali non solo nel caso di successione legittima, ma anche testamentaria. come funziona la successione ereditaria
Prima di comprendere in cosa consistono le indagini in materia di controversie sull’eredità è bene aver chiara la distinzione fra successione a titolo universale e particolare. la prima si verifica quando l’erede subentra, da solo o in concorso con altri soggetti, nell’universalità oppure in una quota dell’asse ereditario.
Nella seconda ipotesi, invece, si configura un legato in base alle disposizioni testamentarie. nello specifico, l’erede potrà subentrare solo in uno o più rapporti determinati che non vengono considerati come quota dell’intera eredità.
In buona sostanza la successione universale genera il subentro nella totalità o in una parte del patrimonio del de cuius. diversamente, nella successione a titolo particolare avviene il subentro in uno o più diritti che vengono specificati dallo stesso testatore.
Di contro solo l’erede e non il legatario potrà accedere a tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili e acquisire di conseguenza gli eventuali debiti. il soggetto sarà inoltre legittimato nei procedimenti che il defunto aveva instaurato in vita. affinché questi effetti si possano spiegare è comunque necessario accettare l’eredità in maniera espressa o tacita, ma ferma resta la facoltà di rinuncia.
Per ciò che riguarda la disciplina dei debiti ereditari bisogna far riferimento a quanto previsto dall’articolo 752 del codice civile, in base al quale il successore risponde dei debiti in base alle quote ereditate, salvo che venga disposto diversamente dallo stesso testatore. il legatario, a norma degli articoli 761 e 756 del codice civile, non dovrà rispondere dei debiti ereditari, ma su volontà del testatore potrà comunque essere chiamato a rispondere nei limiti del valore della cosa legata.
In merito alla distinzione fra successione legittima e testamentaria, bisogna considerare che solo quest’ultima prevede la suddivisione dell’asse ereditario secondo il volere del de cuius, a condizione che vengano rispettate le norme vigenti, nonché volte a salvaguardare gli interessi dei prossimi congiunti.
quando non è possibile reperire alcun testamento idoneo a produrre effetti giuridici, si procede con la successione legittima, così chiamata perché i diritti successori vengono riconosciuti a determinati soggetti, nel rispetto delle varie combinazioni previste dalla normativa di settore.
in sintesi: se il de cuius non redige alcun testamento o pur avendolo redatto è invalido, si apre la successione legittima. la testamentaria ricorre quando il patrimonio viene disposto mediante testamento olografo, pubblico o segreto. nella successione legittima l’eredità viene distribuita fra i successibili, ovvero:
i legittimari, quali il coniuge, discendenti e, in caso di assenza di figli, gli ascendenti; gli eredi legittimi (collaterali, parenti fino al sesto grado e, in mancanza di un successibile, lo stato italiano), che subentreranno solo quando mancano i legittimari.
i chiamati all’eredità sono espressamente indicati dalla legge secondo un rigoroso ordine che dipende dal grado di parentela con il de cuius. in linea generale è bene ricordare che il patrimonio ereditario si può distinguere in due parti.