Le possibili attività investigative.
Con il decreto ministeriale n°269 del 01.12.2010 all’art. 5 sono state elencate le possibili attività investigative e gli ambiti in cui l’investigatore può esercitare la sua professione.
Tali ambiti investigativi sono:
Ambito Privato:
(ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca persone scomparse).
Ambito Aziendale:
(richiesta dal titolare d’azienda ovvero dal legale rappresentante, o da procuratori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati, volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione prodotti).
ambito commerciale:
(richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati, volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente).
ambito assicurativo:
(richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di:dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazione).
ambito difensivo penale:
(volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’art.222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dell’art.327-bis del medesimo codice).
Attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali (servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo presso locali aperti al pubblico ed esercizi)
L’investigatore privato potrà quindi andare ad effettuare tutte quelle attività investigative ove le prove siano necessarie per tutelare un diritto del committente nelle opportune sedi giudiziarie. I limiti che può incontrare l’investigatore privato nel suo operato sono tutti quei limiti relativi alla privacy ed al codice penale per i quali un esperto investigatore dovrebbe esserne a conoscenza al fine di non incappare in pesanti sanzioni amministrative e penali.
Per poter svolgere quindi un’attività investigativa l’investigatore privato autorizzato dovrà essere in possesso di un autorizzazione che indichi l’ambito per il quale sia stato incaricato.
Un investigatore che abbia un’autorizzazione per il solo ambito privato non può effettuare servizi prettamente aziendali e viceversa.
Assicuratevi pertanto che il Vostro professionista sia autorizzato a svolgere il Vostro caso specifico.
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